Doppia laurea: come funziona? Tutte le novità
di Redazione
15/09/2022
A partire dal 1933, per circa 90 anni, in Italia, vi era una legge che prevedeva il divieto di doppia iscrizione universitaria pena la decadenza del secondo corso a favore del primo. Oggi le cose sono cambiante, tutti gli studenti a partire dall’anno accademico 2022-23 potranno immatricolarsi contemporaneamente a 2 corsi di studio e conseguire la doppia laurea, tutto questo grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 98 del 28 aprile 2022) della legge numero 33 del 12 aprile 2022 (testo che introduce disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a 2 corsi di istruzione superiore) e al successivo decreto attuativo n. 930 del 29 luglio 2022 del Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, un provvedimento sui criteri di iscrizione contemporanea. Il decreto attuativo prevedere che gli studenti avranno la possibilità di iscriversi contemporaneamente:
- a 2 corsi di laurea (triennale), di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico), a condizione che i corsi di studio facciano riferimento a differenti classi di laurea, e se i 2 corsi si differenziano per almeno 2/3 delle attività formative, conseguendo 2 titoli di studio distinti;
- a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione (fanno eccezione i corsi di specializzazione medica);
- a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. In questo caso la frequenza contemporanea è disciplinata dai regolamenti di autonomia dei singoli atenei;
- a 2 corsi ordinari di Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.
Semplificazioni
Tra le varie novità introdotte dal decreto 930/2022 vi è un’agevolazione nell’iscrizione contestuale a 2 corsi di laurea, come ad esempio la possibilità per le università di attivare la didattica a distanza o ripensare all'organizzazione didattica dei singoli corsi prevedendo una frequenza part-time degli studenti. Vengono disciplinati gli aspetti legati al diritto allo studio, stabilendo che l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale viene applicato ad entrambe le iscrizioni. È rimesso poi all’autonomia delle singole università di prevedere, nei propri regolamenti didattici una nuova disciplina con riguardo agli obiettivi formativi specifici, ai risultati di apprendimento attesi e alle metodologie didattiche previste.Articolo Precedente
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